Art. 5.
(Piano ambientale del Parco).

      1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il comitato di gestione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il piano ambientale del Parco, di seguito denominato «piano», volto a:

          a) disciplinare l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, con particolare riferimento alla sua funzione di connessione ecologica tra i siti di interesse comunitario;

          b) stabilire gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;

          c) stabilire gli indirizzi e i criteri per il restauro, il ripristino, l'uso e la manutenzione delle opere di fortificazione in muratura e in terra;

          d) disciplinare i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili e agli anziani;

          e) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, quali punti di ristoro, servizi per l'infanzia, centri di aggregazione per anziani, spazi culturali o di spettacolo;

 

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          f) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la promozione culturale e turistica, quali musei, centri visite e uffici informativi;

          g) stabilire gli indirizzi e i criteri per concessioni in uso, comodati o convenzioni per la gestione e la manutenzione di aree, strutture e manufatti del Parco.

      2. Il piano è predisposto e adottato dal consiglio di gestione entro sei mesi dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 3. Esso è depositato per un mese presso la sede del Parco e chiunque può prenderne visione. Entro il mese successivo chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali il consiglio di gestione esprime il proprio parere entro un mese.

      3. Il piano è approvato dalla regione Veneto entro i due mesi successivi alla scadenza del termine per l'espressione del parere del consiglio di gestione di cui al comma 2, terzo periodo, ovvero, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del medesimo terzo periodo, sentiti gli enti locali interessati. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

      4. Qualora il piano non sia approvato entro i termini previsti dal comma 3, alla regione Veneto inadempiente subentra un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, al quale è affidato il compito di procedere all'approvazione.

      5. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.

      6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui all'articolo 2 nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano

 

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sono stipulati accordi di programma tra i soggetti interessati. Ai sensi degli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, il Parco può prevedere forme e modi per l'utilizzo non oneroso di beni e di immobili da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale per manifestazioni e iniziative temporanee nonché per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

      7. Il Parco è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree a esso attribuite e, a tale fine, può procedere alla costituzione di un'apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali, da parte del Parco e della suddetta società, ovvero la concessione a società pubbliche private o miste, sono definite con apposito regolamento.